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Sulla trascrizione dei «matrimoni» LGBT celebrati all’estero il Consiglio di Stato dice l’ovvio
NEWS 29 Ottobre 2015    

Sulla trascrizione dei «matrimoni» LGBT celebrati all’estero il Consiglio di Stato dice l’ovvio

di Roberto Colombo

 

La Terza sezione del Consiglio di Stato ha formulato una sentenza con la quale afferma l'insussistenza di qualsivoglia diritto alla trascrizione negli atti dello stato civile dei comuni di matrimoni tra coppie omosessuali celebrati all'estero (e, di conseguenza, la legittimità della circolare in data 7 ottobre 2014 con cui il ministro dell'Interno ne aveva ribadito l'intrascrivibilità in Italia), una trascrizione con la quale «si finirebbe per ammettere, di fatto, surrettiziamente ed elusivamente il matrimonio omosessuale anche in Italia, tale essendo l'effetto dell'affermazione della trascrivibilità di quello celebrato all'estero tra cittadini italiani, nonostante l'assenza di una previsione legislativa che lo consenta e lo regoli (e, anzi, in un contesto normativo che lo esclude chiaramente, ancorché tacitamente) e, quindi, della relativa scelta (libera e politica) del Parlamento nazionale» (Sentenza Consiglio di Stato 26.10.2015, § 2.9).

Di particolare rilevanza in questa sentenza è l'argomentazione — non obliqua e propriamente di ordine della filosofia del diritto civile matrimoniale — con la quale i giudici hanno riconosciuto «il matrimonio omosessuale» come «incapace, nel vigente sistema di regole, di costituire tra le parti lo status giuridico proprio delle persone coniugate (con i diritti e gli obblighi connessi)»: la ragione, lucida e diretta, è che il preteso «matrimonio omosessuale» risulta «privo dell'indefettibile condizione della diversità di sesso dei nubendi, che il nostro ordinamento configura quale connotazione ontologica essenziale dell'atto di matrimonio» (Sentenza cit., § 2.1).

L'interrogazione sulla validità ed efficacia del «matrimonio omosessuale» eventualmente contratto da cittadini italiani al di fuori del nostro Paese viene così liberata dalle inconcludenti diatribe sulla «catalogazione squisitamente dogmatica del vizio che affligge il matrimonio celebrato (all'estero) tra persone dello stesso sesso (che si rivela, ai fini della soluzione della questione controversa, del tutto ininfluente)» — ossia se «si tratti di atto radicalmente invalido (cioè nullo) o inesistente (che appare, tuttavia, la classificazione più appropriata, vertendosi in una situazione di un atto mancante di un elemento essenziale della sua stessa giuridica esistenza)» (ivi) — e riconsegnata al duplice alveo che le è proprio, quello della riflessione sulla realtà normata così come essa è e si manifesta alla ragionevolezza umana («connotazione ontologica») e quello dei princìpi antropologici e sociali che ispirano l'ordinamento giuridico nazionale a partire dalla Costituzione.

Si tratta dunque, come saggiamente i giudici del Consiglio di Stato hanno operato, di riconoscere e applicare la differenza qualitativa che contraddistingue i giudizi di ragionevolezza da quelli di razionalità intesa come coerenza e non contraddizione dell'ordinamento giuridico, che pure hanno un loro peso nella giurisprudenza nazionale e internazionale. Come ha sottolineato la costituzionalista Marta Cartabia, «razionale e ragionevole sono due aggettivi che esprimono, entrambi, conformità a ragione; tuttavia non si tratta di termini equivalenti e interscambiabili, perché […] essi presuppongono una diversa idea di ragione» (I principi di ragionevolezza e proporzionalità nella giurisprudenza costituzionale italiana, Roma, pro manuscripto, 2013, p. 16).