Prendiamo l’ONU, un ex giudice sudafricano della Corte costituzionale e attuale giudice ispettivo per i servizi penitenziari sudafricaninoto meglio noto per la sua esperienza di «uomo orgogliosamente gay», Edwin Cameron, tutto l’ingranaggio di chi dovrebbe garantire i diritti umanitari, la moda del “non discriminatorio” ed ecco i risultati del nuovo «approccio basato sui diritti umani al diritto penale che vieta le condotte legate al sesso e alla riproduzione, uso di droghe, HIV, senzatetto e povertà». Nulla di troppo controverso apparirebbe dal titolo, se non si andasse oltre a leggere nel dettaglio i principi. E si scoprisse qualcosa di veramente scioccante.
«Il Comitato internazionale dei giuristi (ICJ) insieme all’UNAIDS e all’Ufficio dell’Alto Commissario per i diritti umani (OHCHR) ha lanciato ufficialmente una nuova serie di principi giuridici esperti per guidare l’applicazione del diritto internazionale dei diritti umani al diritto penale», così leggiamo nell’introduzione. L’obiettivo del rapporto sarebbe la depenalizzazione globale di tutte le forme di uso di droghe e attività sessuale, nel dettaglio dei reati relativi a «salute e i diritti sessuali e riproduttivi, l’attività sessuale consensuale, l’identità di genere, l’espressione di genere, la non divulgazione dell’HIV, l’esposizione e la trasmissione, l’uso di droghe e il possesso di droghe per uso personale […] la criminalizzazione legata ai senzatetto e alla povertà». Ian Seiderman, Law and Policy Director presso l’ICJ, ha dichiarato: «C’è stata una tendenza crescente verso la sovracriminalizzazione. Dobbiamo riconoscere che queste leggi non solo violano i diritti umani, ma i principi fondamentali del diritto penale stesso».
Questi principi sarebbero il risultato di un lavoro approfondito iniziato nel 2018 durante un workshop organizzato da UNAIDS e OHCHR insieme alla Cis per discutere il ruolo dei giuristi nell’affrontare l’impatto dannoso sui diritti umani delle leggi penali. L’incontro ha poi portato a un appello per aiutare i tribunali, gli avvocati, i pubblici ministeri e le legislature ad affrontare «l’impatto dannoso sui diritti umani di tali leggi». In cinque anni sono stati sviluppati i principi poi finalizzati nel 2022 e presentati l’8 marzo 2023.
Solo di recente si è cominciata a percepire la portata di questi principi, soprattutto in riferimento all’«attività sessuale consensuale». Riportiamo per intero il principio 16: «La condotta sessuale consensuale, indipendentemente dal tipo di attività sessuale, dal sesso/genere, dall’orientamento sessuale, dall’identità di genere o dall’espressione di genere delle persone coinvolte o dal loro stato civile, non può essere criminalizzata in nessuna circostanza. Le relazioni sessuali consensuali dello stesso sesso, così come le relazioni sessuali consensuali di sesso diverso, o le relazioni sessuali consensuali con o tra persone trans, non binarie e di altro genere diverso, o al di fuori del matrimonio – sia pre-matrimoniale che extraconiugale – non possono quindi mai essere criminalizzate. Per quanto riguarda l’applicazione del diritto penale, qualsiasi età minima prescritta per il consenso al sesso deve essere applicata in modo non discriminatorio. L’applicazione non può essere legata al sesso/genere dei partecipanti o all’età del consenso al matrimonio. Inoltre, la condotta sessuale che coinvolge persone al di sotto dell’età minima di consenso al sesso prescritta a livello nazionale può essere di fatto consensuale, se non prevista dalla legge. […] Le persone di età inferiore ai 18 anni possono prendere decisioni in merito a comportamenti sessuali consensuali e hanno il diritto di essere ascoltate nelle questioni che le riguardano […] tenendo in debito conto della loro età, la loro maturità e il loro migliore interesse».
È molto chiaro che questo principio – e altri che favorirebbero la prostituzione e il di fatto i trafficanti di droga, cui si rimanda al documento completo – vada in fondo a chiedere la depenalizzazione del sesso tra adulti e minori, a condizione di una presunta capacità di questi ultimi di «acconsentire». Come è possibile che un minore possa realmente acconsentire al sesso con un adulto? Chi si innalzerebbe a giudice morale in grado di discernere se il minore abbia la «maturità» necessaria?
In un contesto in cui fare soldi facili su piattaforme come Onlyfans e simili è diventato da celebrare – senza considerare le numerose denunce di contenuti diffusi e utilizzati per reati come il revenge porn – il passo all’abolizione delle leggi penali relative al lavoro sessuale sarà breve. Chi stabilirà fin dove si possa parlare di consenso e dove inizia la coercizione? E chi quale sia il vero «migliore interesse» dei minori? (Fonte foto: ricerca immagini Bing licenza libera)
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