Nell'annullare senza rinvio una decisione del giudice di pace di Trieste "perchè il fatto non sussiste" (si trattava di una multa per il reato di diffamazione inflitta ad un sessantenne che aveva dato dell''omosessuale ad un altro, ndr), Piazza Cavour spiega che "a differenza di altri appellativi che veicolano il medesimo concetto con chiaro intento denigratorio secondo i canoni del linguaggio corrente, il termine in questione assume un carattere di per sé neutro, limitandosi ad attribuire una qualità personale al soggetto evocato ed è in tal senso entrato nell'uso comune".
Più in generale, la Quinta sezione penale della Cassazione nella sentenza scrive che"è da escludersi che la mera attribuzione della suddetta qualità – attinente alle preferenze sessuali dell'individuo – abbia di per sé un carattere lesivo della reputazione del soggetto passivo e ciò tenendo conto dell'evoluzione della percezione della circostanza da parte della collettività, quale che sia la concezione dell'interesse tutelato che si ritenga da accogliere". La procura di piazza Cavour aveva invece sollecitato la bocciatura del ricorso.
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