Gli eventi soprannaturali sono una realtà, ma le Nuove norme sui presunti fenomeni soprannaturali pubblicate oggi dal Dicastero per la Dottrina della fede ricordano a tutti che è meglio mettere molta prudenza a rincorrere presunti segni dal Cielo. Per far chiarezza in un mondo sempre più connesso e globalizzato, in cui ciarlatani e incantatori si approfittano più facilmente della buona fede di tanti, il Vaticano ha rinnovato le norme per far chiarezza tra presunte visioni, apparizioni, locuzioni e altri fenomeni.
Innanzitutto il documento ribadisce che la Rivelazione si è conclusa con la morte dell’ultimo apostolo e che nessun fedele è tenuto a credere ad apparizioni o altri fenomeni presunti soprannaturali, anche nel caso siano stati lungo i secoli approvati dall’autorità ecclesiastica ed esplicitamente dichiarati soprannaturali.
Nello stesso tempo, si legge, «c’è tanta vita e tanta bellezza che il Signore semina al di là dei nostri schemi mentali e delle nostre procedure», ma in questi presunti eventi c’è talora un uso di simili fenomeni per trarre «lucro, potere, fama, notorietà sociale, interesse personale», che può arrivare persino alla possibilità di compiere atti gravemente immorali o addirittura «come mezzo o pretesto per esercitare un dominio sulle persone o compiere degli abusi». Per tacere degli errori dottrinali e la diffusione di uno spirito settario che spesso queste presunte realtà portano con se o favoriscono.
La chiave centrale del documento è di natura pastorale, per evitare spiacevoli criticità (come quelle di vescovi che si contraddicono tra loro nel giudizio su questi fenomeni) il focus nella valutazione di questi eventi non deve essere quello di arrivare a stabilire un giudizio sulla loro “soprannaturalità”, cosa che richiede tempi lunghissimi, quanto un più sobrio «Nihil obstat, che autorizza un lavoro pastorale positivo, o da un’altra determinazione adatta alla situazione concreta». Resta la facoltà del Papa di intervenire «autorizzando, in via del tutto eccezionale, ad intraprendere una procedura al riguardo di un’eventuale dichiarazione di soprannaturalità degli eventi». E resta, ovviamente, ferma la «possibilità di una dichiarazione di “non soprannaturalità”, solo quando emergono segni oggettivi e chiaramente indicativi di una manipolazione presente alla base del fenomeno».
Questo approccio permette così di promuovere la devozione laddove appunto non si ravvisano gravi errori o immoralità, magari insieme ad altri «chiarimenti o purificazioni» per evitare di confondere «azioni vere dello Spirito Santo» con «elementi meramente umani, come desideri personali, ricordi, idee a volte ossessive» e altre possibili degenerazioni.
In tutto questo procedimento viene ad assumere un ruolo più centrale il Dicastero per la Dottrina della fede, perché se il discernimento di questi fenomeni è fatto sin dall’inizio dal Vescovo diocesano «il Dicastero si riserva comunque […] la possibilità di valutare gli elementi morali e dottrinali di tale esperienza e l’uso che ne viene fatto». In altri termini, d’ora in poi nessun vescovo potrà agire senza aver sentito la Santa Sede su questi fenomeni.
Le conclusioni dell’istruttoria su questi fenomeni potranno ora condurre a sei possibili giudizi finali, al posto dei tre precedenti previsti dalle norme che risalivano al 1978, constat de supernaturalitate, non constat de supernaturalitate e constat de non supernaturalitate (positiva, possibilista e negativa). Ora appunto vi sono sei giudizi conclusivi con al vertice il nihil obstat e nessun riferimento circa la soprannaturalità. «Si ribadisce che né il Vescovo diocesano, né le Conferenze episcopali, né il Dicastero, di norma, dichiareranno che questi fenomeni sono di origine soprannaturale, nemmeno nel caso in cui si conceda un Nihil obstat. Fermo restando che il Santo Padre può autorizzare ad intraprendere una procedura al riguardo».
Di seguito le nuove sei conclusioni sul discernimento di questi fenomeni:
Nihil obstat — Anche se non si esprime alcuna certezza sull’autenticità soprannaturale del fenomeno, si riconoscono molti segni di un’azione dello Spirito Santo “in mezzo” a una data esperienza spirituale, e non sono stati rilevati, almeno fino a quel momento, aspetti particolarmente critici o rischiosi. Per questa ragione si incoraggia il Vescovo diocesano ad apprezzare il valore pastorale e a promuovere pure la diffusione di questa proposta spirituale, anche mediante eventuali pellegrinaggi a un luogo sacro.
Prae oculis habeatur — Sebbene si riconoscano importanti segni positivi, si avvertono altresì alcuni elementi di confusione o possibili rischi che richiedono un attento discernimento e dialogo con i destinatari di una data esperienza spirituale da parte del Vescovo diocesano. Se ci fossero degli scritti o dei messaggi, potrebbe essere necessaria una chiarificazione dottrinale.
Curatur — Si rilevano diversi o significativi elementi critici, ma allo stesso tempo c’è già un’ampia diffusione del fenomeno e una presenza di frutti spirituali ad esso collegati e verificabili. Si sconsiglia al riguardo un divieto che potrebbe turbare il Popolo di Dio. Ad ogni modo, il Vescovo diocesano è sollecitato a non incoraggiare questo fenomeno, a cercare espressioni alternative di devozione ed eventualmente a riorientarne il profilo spirituale e pastorale.
Sub mandato — Le criticità rilevate non sono legate al fenomeno in sé, ricco di elementi positivi, ma a una persona, a una famiglia o a un gruppo di persone che ne fanno un uso improprio. Si utilizza un’esperienza spirituale per un particolare ed indebito vantaggio economico, commettendo atti immorali o svolgendo un’attività pastorale parallela a quella già presente nel territorio ecclesiastico, senza accettare le indicazioni del Vescovo diocesano. In questo caso, la guida pastorale del luogo specifico in cui si verifica il fenomeno è affidata o al Vescovo diocesano o a un’altra persona delegata dalla Santa Sede, la quale, quando non sia in grado di intervenire direttamente, cercherà di raggiungere un accordo ragionevole.
Prohibetur et obstruatur — Pur in presenza di legittime istanze e di alcuni elementi positivi, le criticità e i rischi appaiono gravi. Perciò, per evitare ulteriori confusioni o addirittura scandali che potrebbero intaccare la fede dei semplici, il Dicastero chiede al Vescovo diocesano di dichiarare pubblicamente che l’adesione a questo fenomeno non è consentita e di offrire contemporaneamente una catechesi che possa aiutare a comprendere le ragioni della decisione e a riorientare le legittime preoccupazioni spirituali di quella parte del Popolo di Dio.
Declaratio de non supernaturalitate — In questo caso il Vescovo diocesano è autorizzato dal Dicastero a dichiarare che il fenomeno è riconosciuto come non soprannaturale. Questa decisione si deve basare su fatti ed evidenze concreti e provati. Ad esempio, quando un presunto veggente dichiara di aver mentito, o quando testimoni credibili forniscono elementi di giudizio che permettono di scoprire la falsificazione del fenomeno, l’intenzione errata o la mitomania. (Foto Ansa)
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