da sant'Agostino, «La dignità del matrimonio» in «Morali pastorali»
[…] L'Apostolo dice che per ordine del Signore la donna non deve abbandonare il marito, ma se lo abbandona non deve passare a nuove nozze, oppure deve riconciliarsi con lui. L'unico caso in cui può abbandonare il marito, sempre senza passare a nuove nozze, è che questi sia adultero; altrimenti, abbandonando un uomo che adultero non è, lo indurrebbe a diventarlo.
Probabilmente è possibile e giusto che la donna si riconcili con il marito, o sopportando, se essa non è capace di osservare la continenza, oppure aspettando che si sia emendato. Come poi possa essere permesso all'uomo di risposarsi, dopo aver ripudiato una moglie adultera, io proprio non lo vedo, dal momento che alla donna che ha abbandonato un marito adultero ciò non è permesso.
Se le cose stanno così, quel vincolo che unisce i coniugi ha una forza tale che, pur essendo stato stretto allo scopo di procreare, non può essere sciolto neppure per questo stesso scopo di procreare. Infatti un uomo potrebbe rimandare la moglie sterile e prenderne una da cui avere figli, e invece non è consentito; e ormai ai tempi nostri e secondo il costume romano non è consentito nemmeno avere più mogli in vita contemporaneamente. Eppure senz'altro, se l'uno o l'altra si risposasse di nuovo, abbandonato il coniuge adultero, potrebbero nascere diverse creature. Ma se ciò non è consentito, come sembra prescrivere la regola divina, a nessuno può certo sfuggire che cosa significa una così assoluta fermezza del vincolo coniugale.
Io penso che in nessun modo esso potrebbe avere una forza così grande se, pur nella condizione umana di debolezza e mortalità, non assumesse il sigillo di un valore più alto: ma questo sigillo, anche quando gli uomini cercano di staccarsene o di scioglierlo, rimane incancellabile fino al loro castigo. Giacché non si abolisce l'unione nuziale neppure quando interviene il divorzio; di modo che i coniugi sono tra loro tali anche se separati, mentre commettono adulterio con quelli con i quali si uniscono anche dopo il ripudio, sia la donna con un uomo che un uomo con una donna. Ma questa condizione coniugale non appartiene che alla città del nostro Dio, sul suo santo monte.
Del resto, chi ignora che diversamente stabiliscono le leggi dei gentili, secondo le quali dopo il ripudio, senza alcun rischio di punizione umana, tanto la donna che l'uomo si risposano con chi vogliono? Un'usanza del genere, a quanto pare, Mosè permise agli Israeliti, con il libretto del ripudio, per la durezza dei loro costumi. Ma anche in questa concessione è evidente che il divorzio è piuttosto biasimato che approvato. […]
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