Sembra che poco prima del Sinodo sulla famiglia di ottobre venga pubblicato un libro di contrapposizione alla “linea Kasper” firmato da 11 cardinali: Carlo Caffarra, Arcivescovo di Bologna; Baselios Cleemis, Arcivescovo maggiore della Chiesa cattolica siro-malankarese e Presidente della Conferenza episcopale dell’India; Paul Josef Cordes, Presidente emerito del Consiglio pontificio «Cor Unum»; Dominik Duka, O.P., Arcivescovo di Praga, Primate di Boemia; Willem Jacobus Eijk, Arcivescovo di Utrecht; Joachim Meisner, Arcivescovo emerito di Colonia; John Olorunfemi Onaiyekan, Arcivescovo di Abuja (Nigeria; Antonio Maria Rouco Varela, Arcivescovo emerito di Madrid; Camillo Ruini, Vicario generale emerito di Sua Santità per la Diocesi di Roma; Robert Sarah, Prefetto della Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti; Jorge Liberato Urosa Savino, Arcivescovo di Caracas, Santiago de Venezuela. Il curatore del volume sarà il professore tedesco Winfried Aymans, esperto di diritto canonico della Ludwig-Maximilians-Universität di Monaco, il quale, il 6 giugno scorso ha firmato su L’Osservatore Romano una profonda riflessione sull’essenzialità della natura sacramentale del matrimonio cristiano che proponiamo alla meditazione e allo studio.
di Winfried Aymans
Al centro delle consultazioni dei Sinodi dei vescovi del 2014 e del 2015 stanno il matrimonio e la famiglia. Malauguratamente, il dibattito pubblico ha avuto l’effetto di restringere la discussione quasi esclusivamente all’accesso alla comunione per i divorziati risposati e, tuttalpiù, ai cosiddetti “matrimoni gay”. Non sarebbe invece opportuno mettere al centro la questione di che cosa determini il significato religioso dellaconcezione cattolica della fede sul matrimonio? Sotto questo aspetto c’è la necessità e la possibilità di vere riforme. Papa Francesco, nel suo discorso in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario del tribunale della Rota romana, ha fornito alcuni spunti, due dei quali mi sembrano particolarmente degni di riflessione dal punto di vista del diritto canonico: la messa in guardia di fronte all’influsso del pensiero mondano sulla concezione canonica del matrimonio, e la questione del significato della fede in ordine al realizzarsi del matrimonio cristiano.
Dio unisce in matrimonio
Il Papa lamenta il fatto che la “situazione irregolare” nella quale vive oggi un gran numero di fedeli (divorziati risposati) sia da ricondurre non da ultimo all’influsso che ha avuto la “mentalità mondana”; un influsso distruttivo che è possibile ricondurre a diverse cause. Nel fare questo, tuttavia, si dovrà non da ultimo considerare criticamente la stessa concezione di fondo del matrimonio cristiano da parte del diritto canonico.
Lo sviluppo che conduce a un vero e proprio diritto canonico matrimoniale può essere sommariamente delineato così. All’inizio la Chiesa ebbe a che fare non solo e non tanto con un influsso mondano sulla concezione del matrimonio. Originariamente la Chiesa si adattò piuttosto alla concezione mondana del matrimonio di volta in volta dominante e in particolare a quella del diritto romano. Per i fedeli questo naturalmente era possibile sin tanto che non fosse stato in contraddizione con la fede della Chiesa. Per la concezione cristiana del matrimonio, il punto più importante per il discernimento risiedeva nella sua indissolubilità, irrinunciabile perché fondata sul comandamento di Cristo stesso. Era inevitabile che da qui scaturissero conflitti. Un vero e proprio diritto canonico matrimoniale andò via via formandosi proprio a partire dalla soluzione di tali conflitti tra diritto civile dominante e le esigenze della fede che scaturivano dalla vita pratica.
Nel suo sviluppo, il diritto canonico latino ereditò dal diritto civile l’idea di contratto in esso dominante. Vale a dire: a prescindere da determinati elementi temporaneamente presi in considerazione perché già presenti nel relativo diritto nazionale (soprattutto in Germania), il matrimonio venne inteso esclusivamente, anche dal punto di vista del diritto canonico, come una comunità fondata su un contratto tra i coniugi.
E tuttavia la Chiesa dovette esigere che, in virtù della propria concezione del diritto, questo contratto fosse un contratto di tipo particolare, sia per quel che riguardava il suo contenuto, sia rispetto alla sua forza vincolante. Per la comune concezione civile di contratto in genere va da sé che i contraenti, di comune accordo, possano disporre del contratto sia quanto al suo contenuto, sia in ordine alla sua forza vincolante. Nel contratto matrimoniale di diritto canonico, invece, il contenuto è prestabilito e ai contraenti è tolta anche la possibilità di intervenire sul contratto validamente concluso. Non vige cioè il principio: “sino a quando non ci separiamo”; ma: “sino a quando morte non vi separi”.
Va ugualmente tenuto presente che la forma contrattuale come tale non esprime nulla di specificatamente cristiano. E così non c’è da stupirsi se, a fronte delle crescenti percentuali di divorzi che si registrano nei matrimoni civili, anche i matrimoni sacramentali si trovano sempre più a navigare in acque simili. Sin tanto che la celebrazione del matrimonio, anche nel caso del matrimonio sacramentale, evidentemente è una faccenda dei coniugi ( consensus facit nuptias, con la conseguenza che “siamo noi stessi ad amministrarci il sacramento del matrimonio”) non è chiaro che cosa c’entri Dio, e nemmeno che cosa la celebrazione del matrimonio abbia a che fare con Cristo e con la Chiesa.
Ora tuttavia il Concilio Vaticano II, nelle considerazioni che dedica al matrimonio cristiano ( Gaudium et spes 47-52), ha cercato un’espressione linguistica più consona alla prospettiva biblica, utilizzando, al posto del termine contratto ( contractus), quello di patto (foedus). Questo è però un progresso unicamente dal punto di vista linguistico, perché il patto matrimoniale ( foedus coniugii) viene spiegato come l'irrevocabile consenso personale dei coniugi ( irrevocabilis consensus personalis ). Il patto matrimoniale continua dunque a essere comunque considerato opera dei coniugi. E questo è anche ciò che afferma in materia il diritto canonico vigente: «Il patto matrimoniale con cui l'uomo e la donna stabiliscono tra loro l comunità di tutta la vita» recita l’incipit del Titolo VII dedicato dal Codice di Diritto canonico al matrimonio (can. 1055 §1).
Conformemente alla Costituzione conciliare, il ruolo di Dio viene spiegato col fatto che Dio ha fondato l’istituto matrimoniale e lo ha dotato di leggi proprie all’interno delle quali i coniugi si inseriscono.Questo, secondo la concezione cristiana, vale però per ogni matrimonio tra un uomo e una donna. Anche il cosiddetto matrimonio naturale (tra uomo e donna) è istituzionalmente frutto dell’azione creatrice di Dio. Tuttavia per i cristiani il significato è ulteriormente rafforzato perché Cristo ha elevato il matrimonio tra battezzati alla dignità di sacramento (can. 1055 CIC). Questo aumento di dignità dà però l’impressione di essere arbitrario, come fosse aggiunto per ragioni di completezza; non è chiaro da che cosa risulti. E il diritto continua a non esprimersi sul se ed eventualmente sul cosa Dio abbia a che fare hic et nunc con ogni matrimonio che si viene a contrarre.
Tutto l’agire sacramentale è caratterizzato dal fatto che è Dio ad agire per mezzo dei segni, e ad agire in modo irrevocabile. Questo vale necessariamente anche per il sacramento del matrimonio. È Gesù stesso a dirci che il matrimonio di coloro che vogliono seguirlo ha carattere sacramentale: «L'uomo non divida quello che Dio ha congiunto» ( Mt 19, 6).In ordine al matrimonio sacramentale vale dunque che Dio non solo ha creato, per così dire, il quadro istituzionale, ma dà concretamente vita al singolo matrimonio. Tanto è alta e impegnativa la dignità di un matrimonio del genere che l’apostolo Paolo compara il patto indissolubile al rapporto che sussiste fra Cristo e la Chiesa ( Ef 5, 21-33). Questo rapporto non è scaturito da un contratto tra Cristo e la Chiesa, ma dalla volontà di Dio che dona la grazia.
Se dunque l’agire degli sposiin via contrattuale non può essere già considerato atto che istituisce il matrimonio, questo non significa tuttavia che la dottrina contrattualistica sul matrimonio vada gettata nella pattumiera della storia. Quello che necessita di una revisione è unicamente l’inquadramento di essa nel complesso della concezione del matrimonio propria del diritto canonico.L’assenso personale con il quale gli sposi liberamente manifestano la loro volontà di potersi unire in una comunità matrimoniale non crea di per sé il vincolo matrimoniale, ma ne rappresenta l’irrinunciabile presupposto. È proprio così che Dio agisce con l’uomo, a cui non fa violenza, ma di cui cerca invece la libera adesione. L’atto di libero consenso dei contraenti, unitamente all’indissolubilità, forse rappresenta il contributo più significativo all’emancipazione della donna nella cultura occidentale, un contributo di cui essere grati alla Chiesa.
La particolare concezione del matrimonio sacramentale come patto istituito da Dio esige tuttavia un’espressione nuova. In molti casi, i riti nuziali della liturgia fin dall’inizio si sono approssimati a questa concezione. Anche l’ordinamento giuridico, già secoli fa, si era avvicinato molto alla formulazione di questa giusta concezione. In questo senso, il famoso decreto del Concilio di Trento sul matrimonio (detto Tametsi) stabiliva che «per la celebrazione del matrimonio in facie ecclesiae il parroco, dopo aver interrogato l’uomo e la donna e avendone ricevuto il reciproco consenso, o pronuncia la formula “ ego coniungo vos in matrimonium in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti ” (io vi unisco in matrimonio nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo), ovvero utilizza altre parole secondo l’uso proprio di ciascuna provincia». L’inserimento in alternativa di questa clausola di carattere locale ebbe come conseguenza che in seguito si trascurasse, dal punto di vista giuridico, la fondazione del vincolo matrimoniale nel nome del Dio trino e, per ragioni di comodità e semplicità, il diritto canonico continuò a essere dominato dalla concezione contrattualistica.
In un tempo in cui il diritto civile tende sempre più ad abbandonare il contratto matrimoniale alla mercé di un arbitrio che va aumentando sotto ogni riguardo, tanto più chiaro dovrà essere l’annuncio della Chiesa. Per questo è necessario in primo luogo evidenziare, anche nel diritto canonico, il matrimonio sacramentale come patto istituito da Dio che, sulla base della richiesta di manifestazione del reciproco consenso, si attua attraverso la formula pronunciata nel nome del Dio trino dal ministro di culto autorizzato alla celebrazione del matrimonio.
Fede e matrimonio
Il secondo spunto che Papa Francesco ha offerto al dibattito sul matrimonio sacramentale riguarda la questione del significato della fede per i contraenti matrimonio. Così facendo – sulle orme di Benedetto XVI – egli ha messo il dito su un punto debole e molto delicato del diritto canonico matrimoniale, visto che, per la validità del matrimonio sacramentale fra cristiani battezzati, il diritto vigente non esige dai nubendi nemmeno una conoscenza minima del carattere sacramentale del matrimonio cristiano (can. 109 CIC). Tuttavia, il carattere sacramentale rappresenta proprio la caratteristica decisiva per la quale il matrimonio fra cristiani battezzati, secondo la fede cattolica (e ortodossa), si distingue da ogni altro tipo di matrimonio. Per il diritto vigente, la fede dei contraenti matrimonio ha un ruolo rilevante solamente nel caso in cui ambedue o uno di essi, con un atto positivo di volontà, escluda il carattere sacramentale del matrimonio che si intende contrarre: risultato negativo e piuttosto misero, questo, se rapportato al significato della fede in ordine alla formazione della volontà matrimoniale così come ne ha parlato Papa Francesco.
Bisogna ammettere, d’altronde, che sino a oggi la canonistica ha misconosciuto questo problema. Già negli anni Settanta del secolo scorso, nella teologia scientifica, canonistica inclusa – perlomeno nell’ambito linguistico germanofono – ebbe luogo un acceso dibattito intorno al ruolo, giudicato insufficiente, della fede in ordine al realizzarsi del matrimonio sacramentale. E tuttavia una soluzione soddisfacente di questo problema non è così facile da trovare, come qualcuno potrebbe immaginare, tanto meno se si volesse utilizzare la senza dubbio diffusissima e insufficiente comprensione di fede del carattere sacramentale del matrimonio come ulteriore leva per ottenere sentenze di nullità da parte dei tribunali ecclesiastici. Nel quadro del passato Sinodo dei vescovi e di quello che è alle porte, balza in ogni caso agli occhi come le domande tendano maggiormente a individuare vie d’uscita, più o meno indolori, da un matrimonio fallito che non a vedere cosa la fede possa dire a noi e al mondo riguardo a una concezione secolarista del matrimonio priva ormai di orientamento.
È certo impresa lodevole quella di prestare maggiore attenzione, nella pastorale in genere e in particolare nella preparazione al matrimonio, all’insegnamento della fede sul matrimonio e anche, a livello giuridico, di esigere un minimo di conoscenza di questo sacramento. E tuttavia non è possibile misurare quando dai singoli nubendi sia stata raggiunta una comprensione della fede sufficiente a contrarre un matrimonio valido. E tanto meno questo è valutabile obiettivamente attraverso un controllo della loro partecipazione alla vita della Chiesa.
Per il diritto vigente, il carattere sacramentale del matrimonio non dipende dalla fede più o meno presente nei contraenti matrimonio, ma solo dal fatto oggettivo dell’essere battezzati. A questo riguardo si è parlato di un insoddisfacente oggettivismo sacramentale perché non viene presa in considerazione la concreta fede dei coniugi. Ma se d’ora in poi si facesse dipendere la validità di un matrimonio sacramentale dalla sufficiente comprensione della fede da parte dei nubendi, il carattere sacramentale non sarebbe più oggettivamente rilevabile, bensì si ridurrebbe a un titolo di merito dato in aggiunta a cristiani particolarmente zelanti. Al posto di un oggettivismo sacramentale, percepito come insufficiente, ci troveremmo di fronte a un ancor meno soddisfacente soggettivismo sacramentale. La soluzione deve essere trovata in altro modo. La fede – anche e specialmente in relazione ai sacramenti – non può mai essere misurata sulla base di sensazioni soggettive. Si tratta piuttosto sempre della fede della Chiesa che si esprime nella professione di fede. Chi è cattolico e si sposa, sino a prova contraria, si deve ritenere (e anche a livello giuridico) che voglia fare ciò che la Chiesa professa e fa.
Con il suo insegnamento sulla Chiesa quale communio, il Concilio Vaticano II indica la strada per una retta comprensione del rapporto fra sacramento e professione di fede. Il Concilio insegna che tutti i cristiani, per mezzo del sacramento del battesimo che professano, sono uniti tra loro. Ma nonostante questa germinale comunità, non deve essere trascurato il fatto che possono continuare a sussistere elementi di divisione relativi proprio alla professione di fede. La communio, nella quale tutti i cristiani sono uniti tra loro per mezzo del battesimo, ha bisogno di una sua attuazione soprattutto quanto alla professione di fede. Chi condivide senza riserve la fede della Chiesa si trova nella piena comunione ecclesiale ( communio plena , i cattolici). Chi non condivide elementi più o meno essenziali di questa fede vive una comunione non piena con la Chiesa cattolica ( communio non plena): chi più (ad esempio gli ortodossi), chi meno (ad esempio i riformati).
Il Codice vigente segue questa linea e ha tratto conseguenze diverse caso per caso (can. 844 CIC/1983) in base a una gradazione fatta precisamente nell’ambito della germinale communio sacramentale fra i cristiani. Finché la professione di fede di una Chiesa separata coincide oggettivamente con la professione di fede della Chiesa cattolica, un cristiano appartenente a questa Chiesa separata, in linea di principio, può essere ammesso ai sacramenti cattolici della penitenza, dell’eucaristia e dell’unzione degli infermi, senza che a quel cristiano debba prima essere richiesta un’esplicita professione di fede “cattolica” relativa al sacramento che egli domanda gli venga amministrato. Caso diverso è quello dei cristiani la cui Comunità ecclesiale non condivide la comprensione cattolica della fede rispetto al sacramento richiesto. In tal caso, l’accesso al sacramento cattolico può essere consentito solo in casi strettamente delimitati; e comunque solo quando l’interessato, discostandosi dalla sua comunità di provenienza, faccia personalmente un’esplicita professione di fede cattolica relativa al sacramento che egli chiede gli venga amministrato.
Nonostante che il Concilio e il diritto vigente assegnino alla fede un ruolo chiave rispetto ai suddetti sacramenti, anche se in forma necessariamente differenziata, il diritto matrimoniale ha incomprensibilmente ignorato questo sviluppo. E tuttavia, anche nel diritto matrimoniale, non è lecito supporre giuridicamente fino a prova contraria una comprensione cattolica del sacramento da parte dei cristiani riformati, quando, per la loro Comunità ecclesiale di appartenenza, il rifiuto della concezione sacramentale rappresenta il proprium della professione di fede. Questo comporta due gravi conseguenze. La prima: se il legislatore, come accaduto sino ad ora, dichiara sacramento tutti i matrimoni tra cristiani battezzati, egli disgiunge la propria comprensione del matrimonio dalla fede: una presa di posizione grave. La seconda: egli nega ai partner non cattolici il rispetto dovuto alla loro comprensione del matrimonio, anche se essa malauguratamente si discosta dalla prospettiva cattolica.
Se si vuole attribuire alla fede il posto che le spetta nel sacramento del matrimonio e non ci si vuole fermare all’oggettivismo sacramentale né scivolare nel diffuso soggettivismo sacramentale, è necessario comprendere il matrimonio fra cristiani battezzati a partire dal suo contesto ecclesiale. Questa visione ecclesiologica, nell’insegnamento del Concilio Vaticano II, è rafforzata non da ultimo pure dal fatto che la famiglia, nel Decreto sull’apostolato dei laici, è detta «santuario domestico della Chiesa» ( Apostolicam actuositatem 11) e, nella costituzione dogmatica Lumen gentium, «Chiesa domestica» ( Lumen gentium 11). La fede dei cattolici si rivela adeguata al sacramento del matrimonio ed efficace per il fatto che essi contraggono il loro matrimonio in facie Ecclesiae; con ciò essi attestano di condividere su questo punto la fede della Chiesa. Vogliono fare ciò che fa la Chiesa. Tuttavia a chi non sta in piena comunione con la Chiesa, perché la sua comunità di fede rifiuta tra l’altro la comprensione sacramentale del matrimonio, non può essere attribuita una comprensione sacramentale del matrimonio; eventualmente egli potrà esprimerla attraverso una esplicita confessione al riguardo.
Rimangono da chiarire ancora due questioni. 1. Come valutarei matrimoni tra membri di diversa confessione (i “matrimoni misti”)? 2. Come considerare i matrimoni tra cristiani non cattolici? Il carattere sacramentale dei matrimoni tra membri di diversa confessione deve essere fatto dipendere dalla Chiesa ovvero dalla Comunità ecclesiale nella quale questo matrimonio è stato contratto o è stato ospitato. Un matrimonio concluso nella Chiesa cattolica o in una Chiesa separata orientale è, sino a prova contraria, da considerarsi sacramento – che sia o meno tra membri di diversa confessione –sulla base della comprensione della fede corrispondente a ciascuna Chiesa. Per la medesima ragione, un matrimonio ospitato invece in una Comunità ecclesiale non è da considerarsi sacramento, ma – anche secondo il diritto canonico – è da ritenersi valido.
Questo, tuttavia, dipende da una soluzione soddisfacente alla seconda domanda. Il diritto sinora vigente parte dall’inseparabilità di contratto matrimoniale e sacramento matrimoniale (can. 1055 § 2 CIC; di conseguenza, un cristiano non può scegliere se contrarre un matrimonio sacramentale oppure uno non sacramentale. Questo insegnamento dello stretto legame di contratto matrimoniale e sacramento matrimoniale si è sviluppato principalmente nella contesa fra Stato e Chiesa – in particolare nella Francia gallicana – in ordine alla sovranità in materia di matrimonio: lo Stato reclamava per sé la competenza sul contratto matrimoniale, mentre alla Chiesa doveva essere riservato unicamente il sacramento (quasi fosse un abbellimento religioso). Questo oggi non è più un problema. Rispetto alla concezione del matrimonio, nel frattempo le sfere di Stato e Chiesa si sono talmente divaricate che nei due ambiti ognuno continua ad agire conformemente a quanto crede essere suo obbligo conformemente alla propria concezione del matrimonio. Per questo, l’inseparabilità di contratto e sacramento non rappresenta più un problema nei rapporti fra Stato e Chiesa, bensì è oramai solo un problema intraecclesiale. Ma, a questo livello, l’inseparabilità può solo essere un requisito dei matrimoni secondo la concezione cattolica; non vale per tutti imatrimoni fra cristiani battezzati.Per questo i matrimoni ospitati in comunità riformate non possono essere considerati sacramento, e ciononostante devono essere ritenuti matrimoni validi, proprio anche nel senso di un ordinamento canonico da modificare conseguentemente.
Considerazione finale
La consapevolezza che il ministro di culto autorizzato unisce in matrimonio gli sposi nel nome del Dio trino e la considerazione che il carattere sacramentale del matrimonio dipende dalla confessione di fede della Chiesa che lo ospita avrebbero senz’altro conseguenze profonde per la coscienza comune, e non da ultimo anche sulla preparazione pastorale e sull’accompagnamento al matrimonio nella Chiesa. Per questo i Padri sinodali dovrebbero coraggiosamente dedicarsi a tali questioni.