«Ci sono casi in cui la separazione è inevitabile e a volte può diventare perfino moralmente necessaria». Lo ha detto Papa Francesco nel corso dell’udienza generale di mercoledì 24 giugno, festa di san Giovanni, in Piazza San Pietro. Nessuna novità, nessuna modifica, nessuno cambiamento. Solo la malafede può infatti ingannare i credenti affermando che si tratta di una “apertura” al divorzio, o una “via cattolica” al divorzio, in vista del Sinodo sulla famiglia di ottobre.
Infatti, nel Codice di diritto canonico, Libro IV, La funzione di santificare della Chiesa, Parte I, I sacramenti, Titolo VII, Il matrimonio (Cann. 1055 – 1165), Capitolo I (Cann. 1141-1155), La separazione dei coniugi, Articolo 2, La separazione con permanenza del vincolo è scritto:
«Can. 1151 – I coniugi hanno il dovere e il diritto di conservare la convivenza coniugale, eccetto che ne siano scusati da causa legittima.
«Can. 1152 – §1. Per quanto si raccomandi vivamente che ciascun coniuge, mosso da carità cristiana e premuroso per il bene della famiglia, non rifiuti il perdono alla comparte adultera e non interrompa la vita coniugale, tuttavia se non le ha condonato la colpa espressamente o tacitamente, ha il diritto di sciogliere la convivenza coniugale, a meno che non abbia acconsentito all'adulterio, o non ne abbia dato il motivo, o non abbia egli pure commesso adulterio.
«§2. Si ha condono tacito se il coniuge innocente, dopo aver saputo dell'adulterio, si sia spontaneamente intrattenuto con l'altro coniuge con affetto maritale; è presunto, invece, se conservò per sei mesi la convivenza coniugale, senza interporre ricorso presso l'autorità ecclesiastica o civile.
«§3. Se il coniuge innocente avesse sciolto di propria iniziativa la convivenza coniugale, deferisca entro sei mesi la causa di separazione alla competente autorità ecclesiastica; e questa, esaminate tutte le circostanze, valuti se non sia possibile indurre il coniuge innocente a condonare la colpa e a non protrarre in perpetuo la separazione.
«Can. 1153 – §1. Se uno dei coniugi compromette gravemente il bene sia spirituale sia corporale dell'altro o della prole, oppure rende altrimenti troppo dura la vita comune, dà all'altro una causa legittima per separarsi, per decreto dell'Ordinario del luogo e anche per decisione propria, se vi è pericolo nell'attesa.
«§2. In tutti i casi, cessata la causa della separazione, si deve ricostituire la convivenza coniugale, a meno che non sia stabilito diversamente dall'autorità ecclesiastica.
«Can. 1154 – Effettuata la separazione dei coniugi, si deve sempre provvedere opportunamente al debito sostentamento e educazione dei figli.
«Can. 1155 – Il coniuge innocente, con atto degno di lode, può ammettere nuovamente l'altro coniuge alla vita coniugale: nel qual caso rinuncia al diritto di separazione».
Correva l’anno del Signore 1983, felicemente regnante Papa san Giovanni Paolo II (1920-2005). Et de hoc satis.